Art. 32. 
 
             Determinazione delle tariffe nei rami vita 
 
  1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni  indicate
nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa,
sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa,
mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di  far  fronte
ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti  degli  assicurati
e, in particolare, di costituire per i singoli contratti  le  riserve
tecniche necessarie. A tal fine puo' essere presa  in  considerazione
la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono
essere impiegate in modo sistematico e  permanente  risorse  che  non
derivano dai premi pagati ((e dai relativi rendimenti, in modo da non
ledere la solvibilita' sul lungo termine.)) 
  2. Le  ipotesi  attuariali  sono  determinate  nel  rispetto  ((dei
principi di cui)) all'articolo 33, nonche' delle  regole  applicative
dei principi attuariali riconosciute dall'((IVASS)) con regolamento. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  4. Nel caso di utilizzazione sistematica e  permanente  di  risorse
estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'((IVASS))  puo'  vietare
l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi  che  hanno
provocato la situazione di squilibrio. 
  5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio  naturale
a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed
in corso di contratto, fermo restando il divieto di  revisione  delle
basi tecniche. In caso di violazione  del  divieto  il  contratto  e'
nullo e si applica l'articolo 167, comma 2. 
  6. L'impresa comunica all'((IVASS)) gli elementi  essenziali  delle
basi tecniche utilizzate per il calcolo dei  premi  e  delle  riserve
tecniche di ciascuna tariffa.