Art. 321. 
 
                  Doveri degli organi di controllo 
 
  1.  Alle  persone  che  compongono  gli  organi  di  controllo   di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le quali omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila  ad  cinque
milioni di euro. (45) 
  2. La medesima sanzione si applica alle persone  che  compongono  i
corrispondenti organi delle societa',  ivi  incluse  le  societa'  di
partecipazione assicurativa e di  partecipazione  finanziaria  mista,
che controllano un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  o
che sono da queste controllate le  quali  omettono  le  comunicazioni
previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. (45) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). ((45)) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".