Art. 324. 
 
(( (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni  in  materia
di  realizzazione  e  di  distribuzione  dei  prodotti  assicurativi,
inclusi i  prodotti  di  investimento  assicurativo,  commesse  dagli
                          intermediari).)) 
 
  1. Gli intermediari  assicurativi  e  riassicurativi,  ivi  inclusi
quelli a titolo  accessorio  che  nell'ambito  ((delle  attivita'  di
realizzazione e di distribuzione))  di  prodotti  assicurativi  e  di
investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater,  30-decies,
107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3,  4,  4-bis,  4-sexies,
4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111,  commi  4  e  5,  112,
commi 2, 3 e 5, 113 ,  comma  2,  117,  118,  119,  comma  2,  ultimo
periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6,  120-ter,
120-quater, 120-quinquies, 121,  121-bis,  121-ter,  131,  170,  185,
185-bis, 185-ter, ((187.1,  in  caso  di  mancata  adesione  a  detti
sistemi,)) 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo
i criteri di cui  all'articolo  324-sexies  con  una  delle  seguenti
sanzioni: 
    a) richiamo; 
    b) censura; 
    c) sanzione amministrativa pecuniaria: 
      1) per le societa', da cinquemila euro a cinque milioni di euro
oppure,  se  superiore,  pari  al  cinque  per  cento  del  fatturato
complessivo  annuo  risultante   dall'ultimo   bilancio   disponibile
approvato dall'organo di amministrazione; 
      2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; 
    d)  radiazione  o,  in  caso  di  societa'  di   intermediazione,
cancellazione. 
  2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo
motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e'
disposta per fatti  di  particolare  gravita'.  La  radiazione  o  la
cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta per fatti
di  eccezionale  gravita'.  La   radiazione   determina   l'immediata
risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di  esercizio
dell'attivita'   in   forma   societaria,   comporta   altresi'    la
cancellazione della societa' nei casi di particolare  gravita'  o  di
sistematica reiterazione dell'illecito. 
  3.  La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e   cautelari
adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle  sanzioni
di cui al comma 1. 
  4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori
o altri ausiliari, operano per conto o  a  beneficio  di  imprese  di
assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel  territorio
della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo
IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di  cui  all'articolo
52, le quali esercitano  l'attivita'  assicurativa  o  riassicurativa
oltre  i  limiti  dell'autorizzazione,  sono  puniti  con  una  delle
sanzioni di cui al comma 1. 
  5. Quando le violazioni  degli  articoli,  119-bis,  119-ter,  120,
120-bis,  120-ter,  120-quater,  120-quinquies,  121,  riguardano  un
prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di
cui  al  comma  1  nei  soli  confronti  degli  intermediari  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi  collaboratori
di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera  c).
In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo'  essere
determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto  al  comma  1,
lettera c), fino al doppio dell'ammontare  dei  profitti  ricavati  o
delle perdite evitate  grazie  alla  violazione,  se  possono  essere
determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui  al  comma  1,  puo'
adottare una dichiarazione pubblica indicante  la  persona  fisica  o
giuridica responsabile e la  natura  della  violazione.  Le  medesime
sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione
degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 
  6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda
un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni
di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di  cui  al
medesimo comma. La misura  massima  della  sanzione  pecuniaria  puo'
essere determinata, in alternativa  rispetto  a  quanto  previsto  al
comma 1, lettera c),  fino  al  doppio  dell'ammontare  dei  profitti
ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione,  se  possono
essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al  comma  1,
puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona  fisica
o giuridica responsabile e la natura della violazione. 
  7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate  all'articolo  24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle  del
presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si  applica
l'articolo  193-quinquies  del   testo   unico   dell'intermediazione
finanziaria.  La  nozione  di  fatturato   e'   definita   ai   sensi
dell'articolo 325-bis del presente codice. 
  ((7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche  agli
intermediari iscritti al  momento  della  commissione  dell'illecito,
anche se cancellati dal Registro.)) 
                                                                 (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".