Art. 324-ter. 
 
         (( (Principio della rilevanza della violazione).)) 
 
  ((1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano
quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri
definiti dall'IVASS  con  regolamento  tenendo  conto  dell'incidenza
delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli  aventi  diritto
alle prestazioni assicurative  e  sull'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni
degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".