Art. 324-quater. 
 
           (( (Ordine di porre termine alle violazioni).)) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto all'articolo  324-ter,  per  le
violazioni  previste  dagli  articoli  324  e  324-bis,  l'IVASS   in
relazione alla  tipologia  e  modalita'  della  violazione  puo',  in
alternativa  all'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   ivi
previste, applicare nei confronti dell'impresa  o  dell'intermediario
una sanzione consistente  nell'ordine  di  eliminare  le  infrazioni,
anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 
  2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine  stabilito,
l'IVASS applica alle imprese le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dall'articolo 324-bis, comma 1  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni cosi'  determinato
e' aumentato sino a un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la
violazione  originaria,  fermi   restando   i   massimali   stabiliti
dall'articolo 324-bis, comma  1.  Nei  confronti  degli  intermediari
l'IVASS applica le  sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo
324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel
caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a  un  terzo  rispetto  a
quello previsto per la violazione originaria.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".