Art. 324-quinquies. 
 
    (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole). 
 
  1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis,  comma  1,  119-ter,
120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis  e  185-ter,  o
delle relative  norme  di  attuazione,  da  parte  delle  imprese  di
assicurazione e riassicurazione,  I'IVASS  provvede  all'accertamento
unitario  delle  violazioni  della  stessa  indole,  ((come  definita
dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689)) effettuato
con  riferimento  ad  un   determinato   arco   temporale,   e   alla
contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 311-septies.  Nel  caso  di  verifiche  a
distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il  quale
si considera concluso l'accertamento delle  violazioni  rilevate  non
possono  eccedere  i  dodici  mesi.  Con  regolamento  dell'IVASS  e'
stabilito  il  termine  entro  il   quale   si   considera   concluso
l'accertamento  delle  violazioni  rilevate  in  sede  di   verifiche
ispettive. 
  2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva  fornisca  adeguata
dimostrazione del fatto che le violazioni  contestate  ai  sensi  del
comma  1  sono  dipese  dalla  medesima  disfunzione  della   propria
organizzazione, comunica  alla  stessa  il  termine  perentorio,  non
superiore  a  centottanta  giorni,  entro  il  quale  effettuare  gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS,  ricevuta
la  comunicazione  relativa  all'adozione  delle  misure  correttive,
verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica  gli
esiti all'impresa. 
  3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma
2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della
sanzione amministrativa pecuniaria  prevista  dall'articolo  324-bis,
comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies,
e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il  minimo  edittale.
Eventuali  rilievi  formulati  dall'IVASS  sulle  misure   correttive
adottate non  precludono  l'applicazione  della  riduzione,  ma  sono
valutati in sede di determinazione della sanzione. 
  4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli  eventuali
rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 
  5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: 
    a) nel caso in cui l'impresa non abbia  adottato  gli  interventi
correttivi; 
    b) nel caso  in  cui  gli  interventi  adottati  siano  risultati
inidonei ad eliminare la disfunzione; 
    c) nel  caso  in  cui  l'impresa  ne  abbia  gia'  usufruito  per
violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento  esecutivo
emesso nei tre anni precedenti. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  si  applicano
anche nei confronti degli intermediari in caso  di  violazione  degli
articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter,
120-quater,  121,  131,  170,  185,  185-bis  e  185-ter,  ((soggetta
all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma
1)). 
                                                                 (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".