Art. 324-sexies. 
 
        (( (Criteri per la determinazione delle sanzioni).)) 
 
  ((1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle  sanzioni
amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste  per
le violazioni  in  materia  di  distribuzione  assicurativa,  l'IVASS
considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto
del fatto che il destinatario della sanzione  sia  persona  fisica  o
giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
    a) la gravita' e la durata della violazione; 
    b) il grado di responsabilita'; 
    c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
    d) l'entita' del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
    e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
    f) il livello di cooperazione del responsabile  della  violazione
con l'IVASS; 
    g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse  dal
medesimo soggetto; 
    h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine  di
evitare in futuro il suo ripetersi; 
    i) nell'ipotesi di accertamento unitario  di  una  pluralita'  di
violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo  324-quinquies,
anche il numero e la tipologia delle  infrazioni  e  l'importo  della
prestazione assicurativa eventualmente liquidata.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".