Art. 324-septies. 
 
(( (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o  al  personale
delle imprese e delle  societa'  di  intermediazione  assicurativa  o
                         riassicurativa).)) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa
la responsabilita' delle  imprese  nei  confronti  delle  quali  sono
accertate le violazioni, per l'inosservanza  delle  norme  richiamate
nell'articolo 324-bis, comma  1,  si  applica,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato, la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti  che  svolgono
le funzioni di amministrazione, di direzione, di  controllo,  nonche'
dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che  ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa  anche  in
forma  diversa   dal   rapporto   di   lavoro   subordinato,   quando
l'inosservanza e' conseguenza della violazione  di  doveri  propri  o
dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante
sul bene giuridico tutelato. 
  2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia
contribuito  a  determinare   l'inosservanza   dell'ordine   previsto
nell'articolo  324-quater  da  parte  dell'impresa,  si  applica  nei
confronti dei soggetti stessi la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da mille euro a settecentomila euro. 
  3. Con il provvedimento  di  applicazione  della  sanzione,  tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo  324-sexies,  l'IVASS  puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
dallo  svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione,  direzione   e
controllo presso imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 
  4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria  puo'  essere
aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2. 
  5.  Quando  le  ipotesi  di  cui  ai  commi  1   e   2   riguardano
l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma  1,  da
parte di societa' di intermediazione assicurativa  o  riassicurativa,
si applica la sanzione  amministrativa  dell'interdizione  temporanea
dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo  di
amministrazione considerati responsabili, per il periodo  di  cui  al
comma 3.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".