Art. 324-novies. 
 
(Procedura  di  applicazione  delle   sanzioni   amministrative   nei
confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale). 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  324-ter   e
324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  ((agli  articoli  324-bis,  324-quater   nei
confronti delle imprese e 324-septies, commi  1,  2,  3  e  4,)),  si
applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies. 
                                                                 (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".