Art. 325. 
 
        Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. Ad eccezione delle sanzioni di cui  al  Capo  V  e  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 311, le  sanzioni  amministrative  sono
applicate  nei  confronti  delle  imprese  di  assicurazione   o   di
riassicurazione, delle  imprese  locali  e  delle  particolari  mutue
assicuratrici di cui al Titolo IV, dell'ultima societa'  controllante
italiana  come  determinata  dall'articolo  210,  comma  2,  per   la
violazione degli obblighi di cui al  Titolo  XV,  delle  societa'  di
partecipazione assicurativa e di  partecipazione  finanziaria  mista,
degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli  obblighi
di cui al presente codice  o  delle  relative  norme  di  attuazione,
responsabili della violazione. (45) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). ((45)) 
  3. Le sanzioni per le violazioni commesse  dai  soggetti  ai  quali
siano  state  affidate  funzioni  parzialmente  comprese  nel   ciclo
operativo delle imprese di assicurazione e  di  riassicurazione  sono
applicate nei confronti delle imprese stesse. (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".