Art. 325-bis. 
 
                       (Nozione di fatturato). 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende  il
fatturato totale annuo risultante dall'ultimo  bilancio  disponibile,
approvato  dall'organo  competente,   cosi'   come   definito   dalle
disposizioni attuative dettate dall'IVASS.  ((Ove  il  fatturato  non
sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile  e'
compresa tra un minimo di euro  5.000,00  e  un  massimo  di  euro  5
milioni.)) 
                                                                 (45) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".