Art. 325-ter. 
 
                   (Pubblicazione delle sanzioni). 
 
  1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze  dei
giudici amministrativi  che  decidono  i  ricorsi  e  i  decreti  che
decidono i ricorsi straordinari al Presidente della  Repubblica  sono
pubblicati  per  estratto  nel  Bollettino  e   sul   sito   internet
dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli  interessi
coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico  dell'autore  della
violazione. 
  2. L'IVASS puo' disporre la  pubblicazione  in  forma  anonima  del
provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: 
    a)  abbia  ad  oggetto  dati  personali  ai  sensi  del   decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  la  cui  pubblicazione  appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
    b)  possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei   mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una  indagine  penale  in
corso; 
    c) possa causare un danno sproporzionato ai  soggetti  coinvolti,
purche' tale danno sia determinabile. 
  3.  Se  le  situazioni  descritte  al  comma  2   hanno   carattere
temporaneo, la pubblicazione  puo'  essere  rimandata  ed  effettuata
quando dette esigenze sono venute meno. 
  4.  L'IVASS   ((...))   puo'   escludere   la   pubblicazione   del
provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite  dai
commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: 
    a) che la stabilita' dei mercati finanziari ((non)) sia  messa  a
rischio; 
    b)  la  proporzionalita'  della  pubblicazione  delle   decisioni
rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste. 
                                                                 (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".