Art. 328. 
 
    Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68. (45) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68. (45) 
  3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalita' e i termini  di
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla  riscossione
coattiva  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   si   provvede
mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (45) 
  4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma  del  Fondo  di
garanzia per le vittime  della  strada  i  proventi  derivanti  dalle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate  in  applicazione  dei
seguenti articoli: 
    ((a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di  quelli  derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater;)) 
    b) 310, comma 1, lettera c), ad  eccezione  di  quelli  derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; 
    c) 310-bis; 
    d) 310-ter; 
    e) 310-quater. (45) 
  4-bis.  Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
presente Titolo non si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per  la  parte  relativa  alla
facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.  ((Per  la  notifica  delle  sanzioni
amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate  dall'IVASS,
si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre  1981,  n.
689.)) (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".