Art. 329. 
 
 ((Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi)) ((45)) 
 
  ((1. I periti assicurativi che nell'esercizio della loro  attivita'
violino  le  norme  del  presente  codice  o  le  relative  norme  di
attuazione, sono puniti, in  base  alla  gravita'  dell'infrazione  e
tenuto  conto  dell'eventuale  recidiva,  con  una   delle   seguenti
sanzioni: 
    a) richiamo; 
    b) censura; 
    c) radiazione.)) ((45)) 
  ((2. Il richiamo,  consistente  in  una  dichiarazione  scritta  di
biasimo motivato, e' disposto per fatti di  lieve  manchevolezza.  La
censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La  radiazione
e' disposta per fatti di eccezionale gravita' e determina l'immediata
risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di  esercizio
dell'attivita'   in   forma   societaria,   comporta   altresi'    la
cancellazione della societa' nei casi di particolare  gravita'  o  di
sistematica reiterazione dell'illecito.)) ((45)) 
  3. I provvedimenti  disciplinari  sono  notificati  all'interessato
mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese  con  le
quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3)
che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle  violazioni  commesse  dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo.  Alle  violazioni
commesse prima della data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad  applicarsi  le  norme  del  Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".