Art. 33. 
 
 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  ((3. L'impresa  definisce  il  tasso  di  interesse  garantito  nei
contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche
di investimento e del sistema di  gestione  dei  rischi  di  cui  gli
articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi
a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta  in  cui  e'
espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  ((5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in  particolare
nei  casi  di  cui  al  comma  1-ter  del  suddetto  articolo,   puo'
determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e  ai
tassi di interesse garantibili da contratti relativi  ai  rami  vita,
che siano applicabili per periodi di tempo definiti.)) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).