Art. 335. 
 
            Imprese di assicurazione e di riassicurazione 
 
  1.  Sono  tenute  a  versare  all'IVASS  un   contributo   annuale,
denominato contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione  e
di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: 
    a) le imprese di assicurazione con  sede  legale  nel  territorio
della  Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  I  dell'albo  di  cui
all'articolo 14, comma 4; 
    b)  le   sedi   secondarie   delle   imprese   di   assicurazione
extracomunitarie  stabilite  nel  territorio  della   Repubblica   ed
iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14,  comma
4, e 28, comma 5, ultimo periodo, 
    c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera
a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese  di  assicurazione
rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo  II,  del  Codice
delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici  di
cui all'articolo 51-bis, comma  1,  lettera  b),  ed  iscritte  nella
sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici  di  cui
al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»; 
    d) le imprese di riassicurazione con sede legale  nel  territorio
della Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  IV  dell'albo  di  cui
all'articolo 59, comma 4, 
    e)  le  sedi  secondarie   delle   imprese   di   riassicurazione
extracomunitarie  stabilite  nel  territorio  della   Repubblica   ed
iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3. 
    ((e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro  Stato  membro
di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli  elenchi  in  appendice
all'albo di cui all'articolo 26.)) 
  2. Il contributo di vigilanza e'  commisurato  ad  un  importo  non
superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun  esercizio,
escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di
gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati
risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. ((Per le imprese di
cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo e' commisurato a  un
importo non  superiore  alla  meta'  di  quello  di  cui  al  periodo
precedente ed e' calcolato sui premi incassati in Italia.)) 
  3.  Il  contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  altre  mutue   di
assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in
ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte. 
  4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,  sentito
l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria  degli  oneri
di vigilanza sulle imprese ((nonche' delle spese di funzionamento dei
sistemi  di  cui  all'articolo  187.1,  comma  1)).  Il  decreto   e'
pubblicato  entro  il  30  giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel
Bollettino dell'IVASS. 
  5. Il contributo, calcolato al netto  dell'aliquota  per  oneri  di
gestione,   e'   versato   direttamente   all'IVASS   in   due   rate
rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno
e viene  iscritto  in  apposita  voce  del  bilancio  di  previsione.
L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene
considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 
  6. La riscossione coattiva  avviene  tramite  ruolo  e  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.