Art. 336. 
 
         Intermediari di assicurazione e di riassicurazione 
 
  ((1. Ciascun  iscritto  al  registro  di  cui  all'articolo  109  e
all'elenco annesso al registro di  cui  agli  articoli  116-quater  e
116-quinquies e' tenuto  al  pagamento  all'IVASS  di  un  contributo
annuale, denominato contributo di  vigilanza  sugli  intermediari  di
assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per
le persone fisiche iscritte al  registro  di  cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche  iscritte  al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro  100  per
le persone fisiche iscritte al  registro  di  cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche  iscritte  al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo  109,  comma
2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche  iscritte  al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro  100  per
le persone fisiche iscritte al  registro  di  cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche  iscritte  al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro  5.000,00
per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese  di  investimento  di   cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento  (UE)  n.
575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso  al  registro  di
cui agli articoli 116-quater e  116-quinquies,  ed  euro  250  e  50,
rispettivamente, per  altre  persone  giuridiche  e  per  le  persone
fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non e' deducibile
dal  reddito  dell'intermediario  iscritto   al   registro   di   cui
all'articolo 109.)) 
  ((2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il  30  maggio
di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
adottato,  sentito  l'IVASS,  in  modo  da  assicurare  la  copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari  iscritti  al
registro e all'elenco annesso nonche' delle  spese  di  funzionamento
dei sistemi di  cui  all'articolo  187.1,  comma  1.  Il  decreto  e'
pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e
nel Bollettino dell'IVASS.)) 
  3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione  relativa
al pagamento e' comunicata all'IVASS nelle  forme  e  con  i  termini
stabiliti con il decreto di cui al comma 2. 
  3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
cui al comma 2, individua altresi' il contributo a carico  di  coloro
che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'articolo 110,
comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento  di  tale
attivita'. (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".