Art. 337. 
 
                     (( (Periti assicurativi) )) 
 
  ((1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti  al
pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo
di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella  misura  massima
di euro cento. 
  2. Il contributo di gestione e' determinato entro il 30 maggio  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,  sentita
la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri
di  gestione  del  ruolo  dei  periti  assicurativi.  Il  decreto  e'
pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito
internet della CONSAP. 
  3.  Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  viene  versato
direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio  di  ogni  anno  e  viene
iscritto in apposita voce del bilancio  di  previsione  della  stessa
CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione
e  viene  considerato  nell'ambito  del  fabbisogno  per  l'esercizio
successivo. 
  4. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata  alla  CONSAP
nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al  comma
2. In caso di mancato pagamento si applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 335, comma 6.))