Art. 341. 
 
                   Imprese in liquidazione coatta 
 
  1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  252  si  applicano  alle
imprese poste in liquidazione coatta in data  successiva  all'entrata
in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.  174,  e  del
decreto legislativo del  17  marzo  1995,  n.  175.  Le  liquidazioni
coatte, intervenute in  data  anteriore  all'entrata  in  vigore  dei
medesimi   decreti,   continuano   ad   essere   disciplinate   dalla
legislazione vigente al  momento  della  pubblicazione  del  relativo
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1,  2
e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262  e  263  si  applicano  a  tutte  le
procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice. 
  2. Resta in vigore il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di  concerto  con  il  ((Ministro  dello  sviluppo
economico)), recante norme per agevolare, senza oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti  da  imprese
esercenti l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
poste  in  liquidazione  coatta  amministrativa,  che   siano   stati
riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il
perseguimento  di  politiche  attive  di  sostegno  del   reddito   e
dell'occupazione di cui all'articolo 2,  comma  28,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662.