Art. 344. Periti di assicurazione gia' iscritti 1. I periti di assicurazione che esercitano l'attivita' di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.
Nota all'art. 344: - Per l'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi le note all'art. 341.