Art. 344-bis. 
 
              (( (Regime di applicazione immediata) )) 
 
  ((1.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2015  l'IVASS   decide   sulle
autorizzazioni relative a: 
    a) fondi propri accessori ai  sensi  dell'articolo  44-quinquies,
commi 5, 6, 7 e 8; 
    b)  classificazione  degli  elementi  dei  fondi  propri  di  cui
all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7; 
    c)  parametri  specifici  dell'impresa  ai  sensi   dell'articolo
45-sexies, comma 7; 
    d) modello interno completo o parziale ai  sensi  degli  articoli
46-bis e 46-ter; 
    e) stabilimento sul territorio italiano di  societa'  veicolo  di
cui all'articolo 57-bis; 
    f) fondi propri  accessori  di  una  societa'  di  partecipazione
assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies,  comma
1, lettera e); 
    g) applicazione  del  modello  interno  di  gruppo  di  cui  agli
articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b); 
    h) applicazione del  sottomodulo  del  rischio  azionario  basato
sulla durata di cui all'articolo 45-novies; 
    i) applicazione dell'aggiustamento di congruita' alla  pertinente
struttura  per  scadenza  dei  tassi  d'interesse  privi  di  rischio
conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies; 
    l) applicazione della misura transitoria  sui  tassi  d'interesse
privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies; 
    m) applicazione nella misura transitoria sulle  riserve  tecniche
conformemente all'articolo 344-undecies. 
  2. Con riferimento alla vigilanza sul  gruppo,  a  partire  dal  1°
aprile 2015, l'IVASS puo': 
    a) disporre in  merito  all'applicazione  delle  disposizioni  di
vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV; 
    b) essere qualificata autorita' di vigilanza sul gruppo, ai sensi
degli articoli 207-sexies; 
    c) procedere all'istituzione di un Collegio  delle  Autorita'  di
vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis. 
  3. Con riferimento alla vigilanza sul  gruppo,  a  partire  dal  1°
luglio 2015, l'IVASS puo': 
    a)  dedurre  eventuali   partecipazioni   di   cui   all'articolo
216-sexies, comma 1, lettera d); 
    b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilita'
di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a); 
    c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime
di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli  216-sexies,  comma
1, lettera e), e 220-septies; 
    d) prevedere l'applicazione delle  disposizioni  sulla  vigilanza
sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli
217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis; 
    e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies  e
220-sexies; 
  4.  A  partire  dal  1°  luglio  2015,   l'IVASS   puo'   prevedere
l'applicazione di misure transitorie ai sensi della  Sezione  II  del
presente Capo. 
  5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei
commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio
2016.))