Art. 344-decies. 
 
             (Misura transitoria sulle riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione  puo'  applicare
una deduzione transitoria alle riserve tecniche.  La  deduzione  puo'
essere applicata a livello dei  gruppi  di  rischi  omogenei  di  cui
all'articolo 36-novies, comma 1. 
  2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1  e'
soggetta all'autorizzazione dell'IVASS. 
  3.  La  deduzione  transitoria  corrisponde  a  una   parte   della
differenza tra i due importi seguenti: 
    a)  le  riserve  tecniche,   previa   deduzione   degli   importi
recuperabili da contratti  di  riassicurazione  e  societa'  veicolo,
calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016; 
    b)  le  riserve  tecniche,   previa   deduzione   degli   importi
recuperabili da contratti di riassicurazione,  calcolate  secondo  le
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  riserve
tecniche in vigore al 31 dicembre 2015. 
  4. La deduzione transitoria  massima  diminuisce  linearmente  alla
fine di ogni anno, partendo dal  100  per  cento  a  partire  dal  1°
gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 
  5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la
volatilita' di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma
3, lettera a), e' calcolato con l'aggiustamento per la volatilita' al
1° gennaio 2016. 
  6. Gli importi delle riserve tecniche,  compreso,  se  applicabile,
l'importo  dell'aggiustamento  per  la  volatilita',  utilizzati  per
calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono  essere
ricalcolati ogni 24 mesi o con una  frequenza  maggiore  in  caso  di
rilevante  variazione  del  profilo  di  rischio   dell'impresa.   Il
ricalcolo e' effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS. 
  7. La deduzione di cui al comma 3 puo' essere  limitata  dall'IVASS
qualora la  sua  applicazione  possa  comportare  una  riduzione  dei
requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto  a
quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015. 
  8. L'impresa che applica il comma 1: 
    ((a) non applica l'articolo 344-novies;)) 
    b)  se  non  puo'  soddisfare  il   Requisito   Patrimoniale   di
Solvibilita' senza applicare la deduzione transitoria,  presenta  una
relazione annuale  all'IVASS  concernente  le  misure  adottate  e  i
progressi realizzati  per  ristabilire,  alla  fine  del  periodo  di
transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili
a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per  ridurre
il  profilo  di  rischio  dell'impresa  al   fine   di   ripristinare
l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; 
    c)  nell'ambito  della  relazione  sulla  solvibilita'  e   sulla
condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico
il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e
quantifica l'impatto che la mancata applicazione  di  tale  deduzione
avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.