Art. 344-undecies. 
 
(( (Piano di transizione sulle misure transitorie relative  ai  tassi
      d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche) )) 
 
  ((1. L'impresa che  applica  le  misure  transitorie  di  cui  agli
articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di
tali misure non potrebbe  rispettare  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita', ne informa immediatamente l'IVASS. 
  2. Nei casi di cui  al  comma  1,  l'IVASS  impone  all'impresa  di
adottare i  provvedimenti  necessari  a  garantire  l'osservanza  del
requisito patrimoniale di  solvibilita'  alla  fine  del  periodo  di
transizione. 
  3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza  del  Requisito
Patrimoniale  di   Solvibilita'   che   deriverebbe   dalla   mancata
applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS
un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere
il livello di fondi propri  ammissibili  a  copertura  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di  rischio  al
fine  di  garantire  l'osservanza  del  requisito   patrimoniale   di
solvibilita' alla fine del periodo di transizione. 
  4. Durante il periodo di  transizione  l'impresa  interessata  puo'
aggiornare il piano di transizione. 
  5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una  relazione  annuale
concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire
l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' alla fine del
periodo di transizione. 
  6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie
di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle
misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si  evince
che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' alla fine
del periodo di transizione non e' realisticamente conseguibile.))