Art. 344-duodecies. 
 
           (( (Comunicazione di informazioni all'AEAP) )) 
 
  ((1. Fino al 1° gennaio 2021 l'IVASS fornisce all'AEAP informazioni
sui seguenti aspetti, in coerenza  con  le  disposizioni  dell'Unione
europea: 
    a) disponibilita'  di  garanzie  a  lungo  termine  nei  prodotti
assicurativi sul mercato italiano e comportamento  delle  imprese  di
assicurazione e di riassicurazione  in  quanto  investitori  a  lungo
termine; 
    b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che
applicano  l'aggiustamento  di  congruita',  l'aggiustamento  per  la
volatilita', l'estensione del periodo ammesso per il  risanamento  ai
sensi dell'articolo 222, comma  2-ter,  il  sottomodulo  del  rischio
azionario basato sulla durata e le misure  transitorie  di  cui  agli
articoli 344-novies e 344-decies; 
    c) l'impatto dell'aggiustamento di congruita', dell'aggiustamento
per la volatilita', del meccanismo di  aggiustamento  simmetrico  del
fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk  charge),  del
sottomodulo  del  rischio  azionario  basato  sulla  durata  relativa
(duration) nonche' delle misure  transitorie  di  cui  agli  articoli
344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese  di
assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale  e  in  forma
anonima per ciascuna impresa; 
    d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di  assicurazione
e di riassicurazione in materia di  investimenti,  dell'aggiustamento
di congruita', dell'aggiustamento per la volatilita', del  meccanismo
di aggiustamento  simmetrico  del  fabbisogno  standard  del  rischio
azionario  (equity  risk  charge),  e  del  sottomodulo  del  rischio
azionario  basato  sulla   durata,   nonche'   l'eventuale   indebito
alleggerimento dei requisiti patrimoniali; 
    e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il
risanamento ai sensi dell'articolo 222,  comma  2-ter,  sugli  sforzi
profusi dalle imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  per
ripristinare il livello di fondi propri  ammissibili  destinati  alla
copertura del  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  oppure  per
ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformita'  al
requisito stesso; 
    f) per le imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  che
applicano le misure transitorie di cui  agli  articoli  344-novies  e
344-decies, l'effettivo rispetto dei  piani  di  transizione  di  cui
all'articolo  344-undecies  e  le  prospettive  di  riduzione   della
dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne
quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle  imprese  e
dall'IVASS,  tenendo  conto  del  contesto  normativo   dello   Stato
Italiano.))