Art. 344-terdecies. 
 
(( (Disposizioni transitorie riguardanti il  rispetto  del  Requisito
                       Patrimoniale Minimo) )) 
 
  ((1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione  e
di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di
solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari
in vigore  a  tale  data  ma  non  detengono  fondi  propri  di  base
ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo,
si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo  di
cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro  il  31  dicembre
2016. 
  2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o
riassicurazione e' revocata, ai sensi dell'articolo 242,  all'impresa
di cui al comma 1 che non si  e'  conformata  alle  disposizioni  sul
Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione  IV,  Capo  IV-bis,
Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.))