Art. 344-quater. 
 
(( (Misure  transitorie  inerenti  l'informativa  e  il  processo  di
                      controllo prudenziale) )) 
 
  ((1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la  presentazione  da
parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai  fini  della
verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater,
diminuisce  di  due  settimane  per  ogni  esercizio  finanziario,  a
cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa
in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre  2016  fino  al
piu' tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio  dell'impresa
in relazione all'esercizio finanziario avente  fine  il  31  dicembre
2019. 
  2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine  per  la  presentazione  da
parte  dell'impresa  della  relazione  sulla  solvibilita'  e   sulla
condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce  di
due settimane per ogni esercizio finanziario, a  cominciare  al  piu'
tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio  dell'impresa  in
relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al piu'
tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente  fine  il
31 dicembre 2019. 
  3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine  per  la  presentazione  da
parte dell'impresa dell'informativa  trimestrale  all'IVASS  ai  fini
della verifica delle condizioni  di  esercizio  di  cui  all'articolo
47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per  ogni
esercizio finanziario, a cominciare al piu' tardi da  otto  settimane
per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre  2016
fino al piu' tardi a cinque settimane  dopo  la  chiusura  del  primo
trimestre 2019. 
  4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di  ulteriori  sei
settimane, si applicano all'ultima societa' controllante italiana  di
cui all'articolo 210, comma  2,  con  riferimento  agli  obblighi  di
informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti  sulla
vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216-octies. 
  5. I termini previsti dal  comma  2,  aumentati  di  ulteriori  sei
settimane, si applicano all'ultima societa' controllante italiana  di
cui  all'articolo  210,  comma  2,  con  riferimento  alla  relazione
relativa alla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria di
cui all'articolo 216-novies.))