Art. 344-quinquies. 
 
(( (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti) )) 
 
  ((1. In deroga all'articolo 44-octies,  commi  2,  3,  4  e  5,  in
materia di criteri per la classificazione in  livelli,  gli  elementi
dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri  di  base  di
livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1°  gennaio
2016, se: 
    a) sono stati emessi entro il 1° gennaio  2016  o  alla  data  di
entrata in vigore dell'atto delegato di  cui  all'articolo  97  della
direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; 
    b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati  per  soddisfare
il margine di solvibilita' disponibile  fino  al  50  per  cento  del
margine  di  solvibilita'  secondo  le  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di margine di  solvibilita'  applicabili  in
tale data; 
    c) non sarebbero altrimenti classificati  nel  livello  1  o  nel
livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in  materia
di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei  fondi
propri di base sono inseriti nei fondi propri di base  di  livello  2
per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio  2016,  se
sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
    a) sono stati emessi entro il 1° gennaio  2016  o  alla  data  di
entrata in vigore dell'atto delegato di  cui  all'articolo  97  della
direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; 
    b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati  per  soddisfare
il margine di solvibilita' disponibile  fino  al  25  per  cento  del
margine di solvibilita' legislative e  regolamentari  in  materia  di
margine di solvibilita' applicabili in tale data. 
  3.  Per  l'impresa  che  investe  in  titoli  negoziabili  e  altri
strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati»  emessi  prima
del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti  dalle
imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili  e  altri
strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualita'  in  cui
dopo il 31 dicembre 2014 siano  state  aggiunte  o  sostituite  nuove
esposizioni sottostanti.))