Art. 344-septies. (( (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia) )) ((1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' entro il 31 dicembre 2017. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita'. 3. L'estensione di cui al comma 1 e' revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.))