Art. 344-septies. 
 
   (( (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia) )) 
 
  ((1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di
violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e  fatto  salvo
il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa  rispetta
il margine di solvibilita' richiesto dalle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di margine di solvibilita' applicabili al 31
dicembre  2015,  ma,  nel  corso  dell'anno  2016,  non  rispetta  il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al Titolo III, capo  IV
bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari
per raggiungere il livello di fondi propri  ammissibili  a  copertura
del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre  il  profilo
di  rischio  dell'impresa  al  fine  di  garantire  l'osservanza  del
requisito patrimoniale di solvibilita' entro il 31 dicembre 2017. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa  presenta  all'IVASS,  ogni
tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i  progressi
realizzati per raggiungere il livello di fondi propri  ammissibili  a
copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per ridurre il
proprio profilo di rischio al  fine  di  garantire  l'osservanza  del
requisito patrimoniale di solvibilita'. 
  3. L'estensione di cui al comma 1 e' revocata dall'IVASS  se  dalla
relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince  che
non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il  livello
di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di
solvibilita' o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire
l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' tra  la  data
di  rilevamento  dell'inosservanza  del  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi
realizzati.))