Art. 344-octies. 
 
 (( (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo) )) 
 
  ((1. L'ultima societa' controllante italiana  di  cui  all'articolo
210, comma 2, fino al 31 marzo 2022,  puo'  presentare  all'IVASS  la
domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un  modello  interno  di
gruppo applicabile ad una parte  del  gruppo  se  l'impresa,  cui  si
applica il modello interno di gruppo, ha sede  nel  territorio  della
Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente  diverso
da quello del resto del gruppo. 
  2. Il regolamento IVASS  di  cui  all'articolo  216-ter,  comma  1,
stabilisce le disposizioni  transitorie,  applicabili  a  livello  di
gruppo in  deroga  al  Titolo  XV,  Capo  III,  in  coerenza  con  le
disposizioni  transitorie  di  cui  agli  articoli  344-quinquies  in
materia  di  fondi  propri,  344-sexies  in  materia   di   Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita',  344-novies  in  materia   di   tassi
d'interesse privi  di  rischio,  344-decies  in  materia  di  riserve
tecniche. 
  3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia  di
verifica della situazione di solvibilita' di gruppo, nel caso in  cui
l'ultima societa' controllante  italiana  di  cui  all'articolo  210,
comma 2, soddisfi il requisito  di  solvibilita'  corretta  calcolato
secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31
dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilita' di  gruppo
di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale
di solvibilita' di gruppo), l'IVASS impone alla societa' controllante
di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il  livello  di
fondi propri ammissibili a copertura del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo
al fine di  garantire  l'osservanza  del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita'  di  gruppo  entro  il  31  dicembre  2017.  Si  applica
l'articolo 344-septies, commi 2 e 3. 
  4. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  3,  l'IVASS,  in  qualita'  di
autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo,  adotta  le  misure   di   cui
all'articolo  344-septies,  comma  1,  nei   confronti   dell'impresa
italiana  al  vertice  del  gruppo  che  non  sia   ultima   societa'
controllante italiana,  ai  sensi  dell'articolo  210,  comma  2.  Si
applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies.))