Art. 344-novies. 
 
  (( (Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio) )) 
 
  ((1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione puo' applicare un
adeguamento transitorio alla pertinente struttura  per  scadenza  dei
tassi  d'interesse  privi  di  rischio  riguardo  agli   impegni   di
assicurazione e di riassicurazione ammissibili. 
  2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 e'
soggetto all'autorizzazione dell'IVASS. 
  3. Per ciascuna valuta l'adeguamento e' calcolato come parte  della
differenza tra: 
    a)  il   tasso   d'interesse   quale   determinato   dall'impresa
conformemente  alle  disposizioni  legislative  e  regolamentari   in
materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; 
    b)  il  tasso  effettivo   annuo,   calcolato   come   tasso   di
attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di  cassa  del
portafoglio   di   impegni   di   assicurazione   o   riassicurazione
ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a  quello  della
migliore  stima  del  portafoglio  di  impegni  di  assicurazione   o
riassicurazione ammissibili, tenuto conto del  valore  temporale  del
denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza  dei
tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater. 
  4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma
3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per
cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 
  5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita'  di  cui
all'articolo 36-septies, la pertinente  struttura  per  scadenza  dei
tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3
corrisponde  alla  pertinente  struttura  per  scadenza   dei   tassi
d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso  articolo
36-septies. 
  6. Gli impegni di assicurazione e  di  riassicurazione  ammissibili
comprendono  unicamente   gli   impegni   di   assicurazione   o   di
riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti: 
    a) sono originati da contratti  conclusi  precedentemente  al  31
dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o  in  una
successiva; 
    b)  le  relative  riserve  tecniche  sono  state   stabilite   in
conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in  materia
di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; 
    c)  a  detti  impegni  non  si  applica  l'aggiustamento  per  la
congruita' di cui all'articolo 36-quinquies. 
  7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che  applica  il
comma 1: 
    a) non include gli impegni di assicurazione e di  riassicurazione
ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilita' di  cui
all'articolo 36-septies; 
    b) non applica l'articolo 344-decies; 
    c)  nell'ambito  della  relazione  sulla  solvibilita'  e   sulla
condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico
il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi  d'interesse
privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto  che  la  mancata
applicazione di  tale  misura  transitoria  avrebbe  sulla  posizione
finanziaria dell'impresa.))