Art. 345. 
 
                     Istituzioni e enti esclusi 
 
  1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle  disposizioni  di
cui al presente codice: 
    a)  le  Amministrazioni  pubbliche,  gli   enti   di   previdenza
amministrati per legge dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque  denominati  che
gestiscono,  in  favore  dei  lavoratori  o  di   singole   categorie
professionali, forme di previdenza e di  assistenza  comprese  in  un
regime legale obbligatorio; 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)); 
    c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio  estero  S.p.a.,
di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni,
limitatamente alle attivita' che  beneficiano  della  garanzia  dello
Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2; 
    d) il Fondo di solidarieta' nazionale per la riassicurazione  dei
rischi agricoli istituito  presso  l'ISMEA  dall'articolo  127  delle
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2  e  4
del  decreto-legge  13  settembre  2002  n.  200,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256; 
    e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni  in  caso  di
decesso qualora le prestazioni siano  erogate  in  natura  o  qualora
l'importo della prestazione non superi il valore  medio  delle  spese
funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15,  comma  1,
lettera d), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
    f) le societa' di mutuo soccorso costituite ai sensi della  legge
15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al  pagamento  a
favore degli iscritti di capitali  o  rendite  di  qualsiasi  importo
fatto salvo quanto previsto al comma 3; 
    g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite  ai
sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge  2
settembre 1919,  n.  1759,  modificato  dal  regio  decreto-legge  21
ottobre 1923, n. 2479, entrambi  convertiti  dalla  legge  17  aprile
1925, n. 473, a  sua  volta  modificata  dall'articolo  9  del  regio
decreto-legge 12 luglio 1934, n.  1290,  convertito  dalla  legge  12
febbraio 1935, n. 303. 
  2. In deroga a quanto previsto  al  comma  1,  la  SACE  S.p.a.  e'
sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del
presente codice per le attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del  presente
codice le attivita' della  SACE  S.p.a.  che  non  beneficiano  della
garanzia dello Stato. 
  3. Le societa' di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f),  se
contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di  capitali
o rendite complessivamente superiori a  euro  centomila  per  ciascun
esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV  in  quanto
compatibili. Qualora le  medesime  societa'  stipulino  contratti  di
assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite
le informazioni di cui al titolo  IX,  capo  III,  e  XII  in  quanto
compatibili. 
  4. Le casse di assistenza  sanitaria  autogestite  sono  sottoposte
alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.