Art. 35-quater 
 
         (( (Valutazione degli attivi e delle passivita') )) 
 
  ((1. L'impresa, secondo le disposizioni  stabilite  dall'IVASS  con
regolamento, valuta i propri attivi e passivita' nel  rispetto  delle
seguenti modalita': 
    a) gli attivi all'importo al quale  potrebbero  essere  scambiati
tra parti consapevoli e consenzienti  in  un'operazione  svolta  alle
normali condizioni di mercato; 
    b)  le  passivita',  all'importo  al  quale   potrebbero   essere
trasferite, o regolate,  tra  parti  consapevoli  e  consenzienti  in
un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. 
  2. Ai fini della valutazione delle passivita' di cui  al  comma  1,
lettera b), l'impresa non effettua  alcun  aggiustamento  per  tenere
conto del proprio merito di credito.))