Art. 350. 
 
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il
                    ruolo dei periti assicurativi 
 
  1. I provvedimenti adottati dall'((IVASS)) a norma del capo II  del
titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione  dal
registro degli intermediari di  assicurazione  e  di  riassicurazione
sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione,
dinnanzi al giudice amministrativo. 
  2. I provvedimenti adottati ((dalla CONSAP)) a norma  del  capo  VI
del titolo X in materia di diniego di iscrizione e  di  cancellazione
dal ruolo dei periti assicurativi sono  impugnabili,  entro  sessanta
giorni   dalla   relativa   comunicazione,   dinnanzi   al    giudice
amministrativo.