Art. 36-ter 
 
               (( (Calcolo delle riserve tecniche) )) 
 
  ((1.   L'impresa   detiene   riserve   tecniche   per   un   valore
corrispondente alla somma della  migliore  stima  e  del  margine  di
rischio di cui ai commi da 2 a 6. 
  2. La migliore stima  corrisponde  al  valore  attuale  atteso  dei
flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi
di cassa futuri ponderata con  la  probabilita',  tenendo  conto  del
valore temporale del denaro, sulla base  della  pertinente  struttura
per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. 
  3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base  di  informazioni
aggiornate e attendibili nonche' su ipotesi realistiche,  utilizzando
metodi attuariali e statistici  che  siano  adeguati,  applicabili  e
pertinenti. 
  4.  Nel  calcolo  della  migliore  stima  l'impresa   utilizza   la
proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in
entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e
riassicurativi per la loro intera durata. 
  5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione
degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da  contratti
di  riassicurazione  e  societa'  veicolo,  ai  sensi   dell'articolo
36-undecies. 
  6. L'impresa  calcola  il  margine  di  rischio  in  modo  tale  da
garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga  all'importo
di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per  assumere  e  onorare
gli impegni assicurativi e riassicurativi. 
  7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di
rischio. 
  8. Quando i  flussi  di  cassa  futuri  connessi  con  gli  impegni
assicurativi o  riassicurativi  possono  essere  riprodotti  in  modo
attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i  quali  sia
osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina  il
valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa
sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal
caso l'impresa non e' tenuta a calcolare  separatamente  la  migliore
stima e il margine di rischio. 
  9. Nei casi di cui al comma 7,  l'impresa  calcola  il  margine  di
rischio determinando il costo per la  costituzione  di  fondi  propri
ammissibili  per  un  importo  pari  al  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita' necessario per far fronte agli  impegni  assicurativi  e
riassicurativi per la loro intera durata. 
  10. Nella determinazione del  costo  della  costituzione  di  fondi
propri ammissibili per l'importo di cui  al  comma  9,  ogni  impresa
utilizza lo stesso tasso  del  costo  del  capitale.  Tale  tasso  e'
sottoposto a revisione periodica. 
  11. Il tasso  del  costo  del  capitale  utilizzato  e'  pari  alla
maggiorazione rispetto  al  pertinente  tasso  d'interesse  privo  di
rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di  fondi
propri  ammissibili,  determinato  ai  sensi  del  Capo  II-bis,  del
presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate  dalla
Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'
necessario per far fronte agli impegni assicurativi o  riassicurativi
per la loro intera durata.))