Art. 36-quinquies 
 
((  (Aggiustamento  di  congruita'  della  pertinente  struttura  per
        scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) )) 
 
  ((1.  L'impresa  puo'  applicare  un  aggiustamento  di  congruita'
(«matching adjustment») alla pertinente struttura  per  scadenza  dei
tassi di interesse  privi  di  rischio  ai  fini  del  calcolo  della
migliore stima di  un  portafoglio  di  impegni  di  assicurazione  o
riassicurazione  vita,  e  di  contratti  di  rendita  derivanti   da
contratti di assicurazione  o  riassicurazione  danni,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies. 
  2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruita' di cui al  comma
1 e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia  laddove
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) l'impresa dispone di un  portafoglio  di  attivi,  formato  da
titoli obbligazionari e altri attivi con  caratteristiche  simili  in
termini di flusso di cassa dedicato  alla  copertura  della  migliore
stima   del   portafoglio   degli   impegni   di   assicurazione    o
riassicurazione e lo detiene per tutta la  durata  degli  impegni,  a
meno che non si verifichi una  rilevante  variazione  dei  flussi  di
cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di  cassa
attesi in entrata e in uscita; 
    b)  il  portafoglio  degli  impegni   di   assicurazione   o   di
riassicurazione cui si applica l'aggiustamento  di  congruita'  e  il
relativo  portafoglio   di   attivi   dedicato   sono   identificati,
organizzati   e   gestiti   separatamente   dalle   altre   attivita'
dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non puo' essere usato
a copertura di perdite derivanti da altre attivita' dell'impresa; 
    c) i flussi di cassa attesi del portafoglio  di  attivi  dedicato
rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del  portafoglio  degli
impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima  valuta;
gli eventuali disallineamenti  non  comportano  rischi  rilevanti  in
relazione  a  quelli   intrinseci   dell'attivita'   assicurativa   o
riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruita'; 
    d) i  contratti  sottostanti  al  portafoglio  degli  impegni  di
assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi
futuri; 
    e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli
impegni  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  sono  quelli   di
longevita', di spesa, di revisione e di mortalita'; 
    f) laddove il rischio di  sottoscrizione  legato  al  portafoglio
degli impegni di assicurazione  o  di  riassicurazione  comprende  il
rischio di  mortalita',  la  migliore  stima  del  portafoglio  degli
impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta piu' del  5
per cento, sotto una ipotesi di  stress  del  rischio  di  mortalita'
calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo  45-ter,  commi
da 2 a 6; 
    g) i  contratti  sottostanti  al  portafoglio  degli  impegni  di
assicurazione o di riassicurazione non  comprendono  opzioni  per  il
contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il
valore di riscatto non e' superiore a quello degli  attivi,  valutati
in conformita' all'articolo 35-quater destinati alla copertura  degli
impegni di assicurazione o di riassicurazione in  essere  al  momento
dell'esercizio dell'opzione di riscatto; 
    h) i flussi di cassa del  portafoglio  di  attivi  dedicato  sono
fissi e non possono  essere  modificati  ne'  dagli  emittenti  degli
attivi stessi ne' da terzi; 
    i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione  o  di
riassicurazione derivanti da  un  contratto  di  assicurazione  o  di
riassicurazione non sono  suddivisi  in  diverse  parti  in  sede  di
composizione  del  portafoglio  degli  impegni  di  assicurazione   o
riassicurazione. 
  3. Nonostante quanto disposto al comma  2,  lettera  h),  l'impresa
puo' fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa  fissi,
o comunque  soggetti  solo  all'inflazione,  a  condizione  che  essi
replichino  flussi  di  cassa  del  portafoglio  degli   impegni   di
assicurazione   o    di    riassicurazione    anch'essi    dipendenti
dall'inflazione. 
  4. L'eventuale facolta' di emittenti o terze parti di modificare  i
flussi  di  cassa  di  un  attivo  in   maniera   tale   da   offrire
all'investitore  una  compensazione  sufficiente  a  permettergli  di
ottenere  i  medesimi  flussi  di  cassa   reinvestendo   in   attivi
caratterizzati da un merito di credito equivalente  o  superiore  non
inficia l'ammissibilita' dell'attivo stesso al  portafoglio  dedicato
in virtu' di quanto disposto al comma 2, lettera h). 
  5.  L'impresa  che  applica  l'aggiustamento  di  congruita'  a  un
portafoglio degli impegni di assicurazione o di  riassicurazione  non
puo' piu'  optare  per  la  non  applicazione  dell'aggiustamento  di
congruita' stesso. 
  6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' non
sia piu' in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a
4,  essa  ne  informa  immediatamente  l'IVASS  e  adotta  le  misure
necessarie per ripristinare la conformita' a dette condizioni. 
  7.  Qualora  l'impresa  non  sia  in  grado  di   ripristinare   la
conformita', di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato
rispetto, essa non applica piu' l'aggiustamento di congruita' a tutti
i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per  un  periodo
di ulteriori 24 mesi. 
  8. L'aggiustamento di congruita' non si  applica  agli  impegni  di
assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza  dei
tassi di interesse privi di rischio per  il  calcolo  della  migliore
stima  degli  impegni  stessi  comprende  un  aggiustamento  per   la
volatilita' ai  sensi  dell'articolo  36-septies  oppure  una  misura
transitoria  sui  tassi  di  interesse  privi  di  rischio  ai  sensi
dell'articolo 344-novies.))