Art. 36-sexies 
 
          (( (Calcolo dell'aggiustamento di congruita') )) 
 
  ((1. L'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies
si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi: 
    a) l'aggiustamento di congruita' deve essere pari alla differenza
tra: 
      1)  il  tasso  effettivo  annuo   calcolato   come   tasso   di
attualizzazione  unico  che,  applicato  ai  flussi  di   cassa   del
portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione,  da'
come risultato un valore equivalente a quello del  portafoglio  degli
attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater; 
      2)  il  tasso  effettivo  annuo   calcolato   come   tasso   di
attualizzazione  unico  che,  applicato  ai  flussi  di   cassa   del
portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione,  da'
come risultato un valore equivalente a quello  della  migliore  stima
del portafoglio degli impegni di assicurazione o di  riassicurazione,
tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo  della
struttura per scadenza di  base  dei  tassi  di  interesse  privi  di
rischio; 
    b) l'aggiustamento di congruita' non  deve  includere  lo  spread
"fondamentale" che riflette i rischi mantenuti dall'impresa; 
    c) nonostante la lettera a), lo spread "fondamentale" deve essere
incrementato, laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento  di
congruita' per gli  attivi  con  merito  di  credito  inferiore  alla
categoria "investimento" (investment grade) superi gli  aggiustamenti
di congruita' per gli attivi della stessa  classe  e  della  medesima
durata  caratterizzati  da  un  merito  di   credito   di   categoria
"investimento"; 
    d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per  il
calcolo dell'aggiustamento di congruita' deve  essere  conforme  alle
relative specifiche misure di attuazione adottate  dalla  Commissione
europea. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread "fondamentale" e': 
    a) pari alla somma di: 
      1)  spread  di  credito  corrispondente  alla  probabilita'  di
inadempimento relativa agli attivi; 
      2) spread di credito corrispondente alla  perdita  prevista  in
caso di declassamento degli attivi; 
    b) per le esposizioni verso gli Stati membri e  verso  le  banche
centrali, pari ad almeno il 30 per cento della media a lungo  termine
dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi  di
uguale  durata  relativa  (duration),  merito  di  credito  e  classe
osservati sui mercati finanziari; 
    c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui  alla  lettera
b), pari ad almeno il 35 per cento della media a lungo termine  dello
spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale
durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati  sui
mercati finanziari. 
  3. La probabilita' di inadempimento di cui al comma 2, lettera  a),
numero 1), si basa su statistiche di inadempimento  a  lungo  termine
pertinenti per il singolo attivo in  rapporto  alla  durata  relativa
(duration), al merito di credito e alla classe di quest'ultimo. 
  4. Laddove non sia possibile desumere uno spread di  credito  dalle
statistiche  di  inadempimento,  di  cui  al  comma  3,   lo   spread
"fondamentale" e' pari alla percentuale della media a  lungo  termine
dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al  comma
2, lettere b) e c).))