Art. 36-septies 
 
(Aggiustamento per la  volatilita'  della  pertinente  struttura  per
          scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) 
 
  1. L'impresa puo' applicare un  aggiustamento  per  la  volatilita'
(volatility adjustment) alla pertinente struttura  per  scadenza  dei
tassi di interesse  privi  di  rischio  ai  fini  del  calcolo  della
migliore stima di cui all'articolo  36-ter,  commi  da  2  a  5,  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies. 
  2. Per ognuna delle  valute  interessate,  l'aggiustamento  per  la
volatilita' della pertinente struttura  per  scadenza  dei  tassi  di
interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa  sullo  spread
tra il tasso di interesse  ottenibile  dagli  attivi  inclusi  in  un
portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della
pertinente struttura per scadenza dei tassi  di  interesse  privi  di
rischio per la medesima valuta. 
  3. Il portafoglio di riferimento per una valuta e'  rappresentativo
degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa  pone
a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e  di
riassicurazione denominati nella medesima valuta. 
  4. L'aggiustamento per la volatilita' dei tassi di interesse  privi
di rischio e' pari al 65 per cento dello spread  valutario  (currency
spread) corretto per il rischio. 
  5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma  4,
e' calcolato come differenza tra lo spread di cui al  comma  2  e  la
quota dello stesso attribuibile a una  valutazione  realistica  delle
perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi
connessi agli attivi. 
  6. L'aggiustamento per la volatilita' si applica ai soli  tassi  di
interesse privi  di  rischio  o  della  struttura  per  scadenza  non
ottenuti mediante  estrapolazione,  di  cui  all'articolo  36-quater,
comma 3. 
  7. L'estrapolazione della pertinente  struttura  per  scadenza  dei
tassi di interesse privi di rischio si basa sui  tassi  di  interesse
privi di rischio di cui al comma 6. 
  8.  Per  ciascun  paese   interessato,   l'aggiustamento   per   la
volatilita' dei tassi di interesse privi di rischio di cui  ai  commi
da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima  dell'applicazione
del fattore del 65 per cento, e' aumentato della  differenza  tra  lo
spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio
dello spread valutario corretto per il rischio. 
  ((9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve  le  disposizioni
di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al  comma  8
e' applicato quando la differenza descritta  al  medesimo  comma  sia
positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli  85
punti base.)) 
  10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita' maggiorata
al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione  e  di
riassicurazione  legati  a  contratti  commercializzati  nel  mercato
nazionale in questione. 
  11. Lo spread nazionale corretto per il rischio e'  calcolato  come
quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del
paese, ma sulla  base  di  un  portafoglio  di  riferimento  che  sia
rappresentativo degli attivi in cui ha investito  l'impresa  ai  fini
della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e
di riassicurazione legati a contratti  commercializzati  nel  mercato
nazionale in questione e denominati nella sua valuta. 
  12. L'impresa non applica l'aggiustamento  per  la  volatilita'  in
relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza
dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore
stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento  di  congruita'
ai sensi dell'articolo 36-quinquies. 
  13. In deroga all'articolo 45-ter,  il  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' non comprende il rischio di perdita di fondi  propri  di
base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilita'.