Art. 37-ter 
              (( (Principio della persona prudente) )) 
 
  ((1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono
il Requisito Patrimoniale  Minimo  e  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita', conformemente al principio della persona prudente, come
specificato nei commi da 2 a 6, nonche'  dal  regolamento  dell'IVASS
adottato in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea. 
  2. L'impresa investe tutti gli attivi: 
    a)  in  attivita'  e  strumenti  dei  quali  possa  identificare,
misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare  adeguatamente
i rischi, e ne  tiene  opportunamente  conto  nella  valutazione  del
fabbisogno di solvibilita' globale  ai  sensi  dell'articolo  30-ter,
comma 2, lettera a); 
    b) in modo tale  da  garantire  la  sicurezza,  la  qualita',  la
liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo complesso; 
    c) localizzando le attivita' secondo criteri tali  da  assicurare
la loro disponibilita'. 
  3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che: 
    a)   gli   investimenti   in   strumenti   finanziari    derivati
contribuiscano ad una riduzione dei rischi  o  agevolino  un'efficace
gestione del portafoglio; 
    b) gli investimenti in attivita' non ammesse alla negoziazione su
un mercato regolamentato siano  mantenuti  in  ogni  caso  a  livelli
prudenziali; 
    c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo  da
evitare un'eccessiva dipendenza  da  una  particolare  attivita',  un
particolare emittente o gruppo di  imprese  o  una  particolare  area
geografica,  nonche'  l'accumulazione   eccessiva   di   rischi   nel
portafoglio nel suo insieme; 
    d) gli investimenti in attivita' di uno  stesso  emittente  o  di
emittenti  appartenenti   allo   stesso   gruppo,   non   determinino
un'eccessiva concentrazione di rischi. 
  4. L'impresa puo' localizzare gli attivi  anche  al  di  fuori  del
territorio della Repubblica o degli Stati membri,  nel  rispetto  del
principio di cui al comma 2, lettera c). 
  5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i  riassicuratori
o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui  regime  di
solvibilita'   non    sia    ritenuto    equivalente    conformemente
all'ordinamento comunitario, puo' richiedere all'impresa  cedente  di
localizzare all'interno del territorio  della  Repubblica  attivi  di
importo corrispondente ai suddetti crediti. 
  6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al  comma
5, puo' chiedere alle imprese di assicurazione o  di  riassicurazione
aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilita' non sia
ritenuto equivalente conformemente  all'ordinamento  comunitario,  di
costituire nel territorio della Repubblica garanzie  reali  a  fronte
dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.))