Art. 38. 
                  Copertura delle riserve tecniche 
 
  1. Le riserve  tecniche  sono  coperte  con  attivi  di  proprieta'
dell'impresa. 
  1-bis. L'impresa investe  gli  attivi  a  copertura  delle  riserve
tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni
assunte e alla durata delle passivita' e nel migliore  interesse  dei
contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi  diritto
a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi  strategici
resi noti dall'impresa. 
  1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o  il  soggetto
che gestisce il portafoglio di attivita' dell'impresa garantisce  che
l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei  contraenti,
degli  assicurati,  dei  beneficiari  e  degli   aventi   diritto   a
prestazioni assicurative. 
  2. Gli attivi di cui al  comma  1-bis  possono  includere  anche  i
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo  2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea. In tal  caso  l'IVASS  stabilisce  condizioni  e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una  banca
o  da  un  intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; 
    b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera  a)
trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5
per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche  a  un'altra
banca   o   intermediario    finanziario,    fino    alla    scadenza
dell'operazione; 
    c) il  sistema  dei  controlli  interni  e  gestione  dei  rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; 
    d)   l'impresa   sia   dotata   di   un   adeguato   livello   di
patrimonializzazione;   l'esercizio   autonomo   dell'attivita'    di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,  in  deroga
ai  criteri  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'   sottoposto   ad
autorizzazione dell'IVASS. 
  ((2-bis. Le imprese  di  assicurazione  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 114, comma 2-bis, del  Testo  unico  bancario  o  delle
relative  norme  di  attuazione  emanate  dalla  Banca   d'Italia   e
dall'IVASS.)) ((45)) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. 
  5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un  investimento
in  una  societa'  controllata,  che  per   conto   dell'impresa   di
assicurazione ne gestisce in  tutto  o  in  parte  gli  investimenti,
l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle  norme  e  dei
principi di cui  al  presente  articolo,  tiene  conto  degli  attivi
detenuti dalla societa' controllata. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".