Art. 41. 
 
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi  di
                investimento collettivo del risparmio 
 
  1.  Qualora  le  prestazioni  previste  in   un   contratto   siano
direttamente collegate al valore  delle  quote  di  un  organismo  di
investimento collettivo del risparmio  oppure  al  valore  di  attivi
contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione,
le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate  con
la massima approssimazione possibile dalle  quote  dell'organismo  di
investimento collettivo del risparmio  oppure  da  quelle  del  fondo
interno, se e' suddiviso  in  quote  definite,  oppure  dagli  attivi
contenuti nel fondo stesso. 
  2.  Qualora  le  prestazioni  previste  in   un   contratto   siano
direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di
riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve  tecniche
relative  a  tali  contratti  sono  rappresentate  con   la   massima
approssimazione possibile dalle quote  rappresentanti  il  valore  di
riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di
adeguata  sicurezza  e  negoziabilita'  che  corrispondano  il   piu'
possibile  a  quelli  su  cui  si  basa  il  valore  di   riferimento
particolare. 
  ((3. Agli  attivi  detenuti  a  copertura  delle  riserve  tecniche
relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  l'articolo
37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38.)) 
  ((4. Agli  attivi  detenuti  a  copertura  delle  riserve  tecniche
relative ai contratti di cui ai commi  1  e  2  che  comprendano  una
garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione
garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38.)) 
  ((5. L'IVASS, con regolamento, puo' limitare i tipi di attivi  o  i
valori di riferimento cui possono essere  collegate  le  prestazioni,
nel  caso  in  cui  il  rischio  di   investimento   sia   sopportato
dall'assicurato che sia  una  persona  fisica.  Per  i  contratti  di
assicurazione le  cui  prestazioni  sono  direttamente  collegate  al
valore delle quote di un organismo  di  investimento  collettivo  del
risparmio, le disposizioni stabilite  dall'IVASS  sono  coerenti  con
quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47.))