Art. 42. 
 
    ((Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche)) 
 
  ((1. L'impresa tiene un registro da  cui  risultano  gli  attivi  a
copertura delle riserve  tecniche.  In  qualsiasi  momento  l'importo
degli attivi iscritti deve essere, tenendo  conto  delle  annotazioni
dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.)) 
  ((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi  posti  a  copertura
delle riserve tecniche sono iscritti  nel  registro  per  un  importo
netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali
poste rettificative e sono valutati in conformita' alle  disposizioni
dell'articolo 35-quater. 
  1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per  coprire  le  riserve
tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono  essere
gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione
diretta senza possibilita' di trasferimenti.)) 
  ((2. Gli  attivi  posti  a  copertura  delle  riserve  tecniche  ed
iscritti   nel   registro   sono   riservati   in   modo    esclusivo
all'adempimento  delle  obbligazioni  assunte  dall'impresa   con   i
contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.  Gli  attivi  di
cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle
altre attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.)) 
  3. L'impresa comunica all'((IVASS)) la situazione ((degli  attivi))
risultante dal registro. L'((IVASS)) determina, con  regolamento,  le
disposizioni  per  la  formazione  e  la  tenuta  del  registro,  con
particolare riguardo  all'annotazione  delle  operazioni  effettuate,
nonche' i termini, le modalita' e gli  schemi  per  le  comunicazioni
periodiche.