Art. 42-bis. 
  (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  ((2. Gli attivi a  copertura  delle  riserve  tecniche  del  lavoro
indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel  rispetto
del principio della persona prudente di  cui  all'articolo  37-ter  e
tengono  conto  del  tipo  di  affari  assunti  dall'impresa  ed   in
particolare,  della  natura,  dell'ammontare  e  della  cadenza   dei
pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).