Art. 42-bis. (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). ((2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).