Art. 43. 
 
Riserve tecniche  relative  all'attivita'  esercitata  in  regime  di
                   stabilimento negli Stati terzi 
 
  1. Per le obbligazioni assunte dalle  sedi  secondarie  situate  in
Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle
leggi di tali Stati ((e dispone di attivi sufficienti  alla  relativa
copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).