Art. 44-ter. 
 
                        (( (Fondi propri) )) 
 
  ((1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di
base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi  propri  accessori  di
cui all'articolo  44-quinquies,  secondo  le  disposizioni  stabilite
dall'IVASS con regolamento, che  disciplina  anche  la  procedura  di
autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies. 
  2.  Nell'individuare  i  fondi  propri,   l'impresa   rispetta   le
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in  materia
di trattamento delle partecipazioni detenute  in  enti  finanziari  e
creditizi, nonche' gli adeguamenti che dovrebbero  essere  effettuati
per riflettere la mancanza  di  trasferibilita'  degli  elementi  dei
fondi propri che possono essere utilizzati solo per  coprire  perdite
derivanti da un  particolare  segmento  di  passivita'  o  da  rischi
particolari (fondi separati, o ring fenced funds). 
  3. Per  le  finalita'  del  presente  articolo,  si  intendono  per
partecipazioni  detenute  in  enti  finanziari  e  creditizi:  1)  le
partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari  rilevanti
secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene  in
enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento.))