Art. 44-quater. (( (Fondi propri di base) )) ((1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali: a) l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa; b) le passivita' subordinate.))