Art. 44-quater. 
 
                    (( (Fondi propri di base) )) 
 
  ((1. I fondi propri di base sono costituiti dai  seguenti  elementi
patrimoniali: 
    a) l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata
ai sensi dei Capi I-bis e II del presente  Titolo  e  delle  relative
disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla  Commissione   europea,
diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa; 
    b) le passivita' subordinate.))