Art. 44-quinquies. 
 
                   (( (Fondi propri accessori) )) 
 
  ((1.  I  fondi  propri  accessori  sono  costituiti   da   elementi
patrimoniali diversi dai fondi propri di  base  di  cui  all'articolo
44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite. 
  2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi
se non sono elementi dei fondi propri di base: 
    a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato  che  non  e'
stato richiamato; 
    b) le lettere di credito e le garanzie; 
    c) qualsiasi  altro  impegno  giuridicamente  vincolante  di  cui
dispone l'impresa. 
  3.  Nella  societa'  mutua  assicuratrice,  costituita   ai   sensi
dell'articolo 2546  del  codice  civile,  i  fondi  propri  accessori
possono comprendere qualsiasi credito  futuro  che  tale  mutua  puo'
vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi
supplementari entro i dodici mesi successivi. 
  4. Quando un elemento dei fondi propri accessori e' stato versato o
richiamato e' trattato come un'attivita' e cessa  di  far  parte  dei
fondi propri accessori. 
  5. Gli  importi  degli  elementi  dei  fondi  propri  accessori  da
prendere in considerazione per la  determinazione  dei  fondi  propri
sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS. 
  6.  L'importo  assegnato  a  ciascun  elemento  dei  fondi   propri
accessori riflette la capacita' di assorbimento delle perdite di tale
elemento  ed  e'  determinato  sulla  base  di  ipotesi  prudenti   e
realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia  un
valore nominale fisso, l'importo di tale  elemento  e'  pari  al  suo
valore nominale,  purche'  tale  valore  nominale  rifletta  in  modo
adeguato la sua capacita' di assorbimento delle perdite. 
  7. Per ciascun elemento dei fondi propri  accessori,  ai  fini  del
comma 5, l'IVASS autorizza: 
    a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure 
    b) l'adozione di un metodo  di  calcolo  per  quantificare  detto
importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo  e'  limitata  ad  un
periodo di tempo determinato. 
  8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per  ciascun
elemento dei  fondi  propri  accessori  tenendo  conto  dei  seguenti
elementi di valutazione: 
    a) dello status delle controparti interessate, in relazione  alla
loro capacita' e disponibilita' a pagare; 
    b) della recuperabilita' dei  fondi,  tenuto  conto  della  forma
giuridica dell'elemento considerato nonche' di  qualsiasi  condizione
ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo; 
    c) di qualsiasi informazione sull'esito dei  richiami  dei  fondi
propri accessori effettuati in  passato  dall'impresa,  qualora  tali
informazioni  possano  essere  utilizzate  in  modo  attendibile  per
valutare l'esito previsto di richiami futuri.))