Art. 44-sexies. 
 
(( (Fondi propri relativi a contratti particolari con  partecipazione
                           agli utili) )) 
 
  ((1. L'IVASS  individua  con  regolamento  le  caratteristiche  dei
contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle  quali  le
relative riserve di utili  costituiscono  importi  di  cui  l'impresa
dispone per l'eventuale messa  a  disposizione  ai  contraenti  e  ai
beneficiari. 
  2. Tali importi sono  considerati  fondi  propri  se  soddisfano  i
criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.))