Art. 44-decies. 
 
   (( (Ammissibilita' e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3) )) 
 
  ((1.  Ai  fini  del  rispetto   della   copertura   del   Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita',  gli  elementi   dei   fondi   propri
ammissibili sono individuati nel  rispetto  dei  limiti  quantitativi
previsti  dalle   disposizioni   dell'Unione   europea   direttamente
applicabili e tali da assicurare  che  siano  soddisfatte  almeno  le
seguenti condizioni: 
    a) la proporzione degli elementi di livello 1  nei  fondi  propri
ammissibili e' superiore ad un terzo dell'importo  totale  dei  fondi
propri ammissibili; 
    b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 e' inferiore
ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili. 
  2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito  Patrimoniale
Minimo, gli elementi  dei  fondi  propri  di  base  ammissibili  sono
individuati nel  rispetto  dei  limiti  quantitativi  previsti  dalle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e  tali  da
assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi  di  livello  1
dei fondi  propri  di  base  ammissibili  sia  superiore  alla  meta'
dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili. 
  3. L'importo dei fondi propri  ammissibile  ai  fini  del  rispetto
della copertura del Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  cui
all'articolo 45-bis e' pari alla somma dell'importo degli elementi di
livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi  di  livello  2  e
dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3. 
  4. L'importo dei fondi propri  di  base  ammissibile  ai  fini  del
rispetto della copertura del Requisito  Patrimoniale  Minimo  di  cui
all'articolo 47-bis e' pari alla somma dell'importo degli elementi di
livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi  propri
di base classificati nel livello 2. 
  5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per  l'applicazione
delle disposizioni della presente Sezione.))