Art. 44-octies. 
 
                 (( (Classificazione in livelli) )) 
 
  ((1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla  base
dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. Gli elementi dei fondi propri  di  base  sono  classificati  nel
livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui
all'articolo 44-septies, comma 1, lettere  a)  e  b),  tenendo  conto
degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3. 
  3. Gli elementi dei fondi propri  di  base  sono  classificati  nel
livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui
all'articolo 44-septies, comma 1, lettera  b),  tenendo  conto  degli
aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3. 
  4. Gli elementi dei fondi propri accessori  sono  classificati  nel
livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui
all'articolo 44-septies, comma 1, lettere  a)  e  b),  tenendo  conto
degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3. 
  5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che  non
hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3  sono  classificati
nel livello 3. 
  6. Ai fini di  cui  al  comma  1,  l'impresa  fa  riferimento,  ove
applicabile, all'elenco degli  elementi  dei  fondi  propri  adottato
dalla Commissione europea. 
  7.  L'impresa  valuta  e  classifica  gli  elementi   non   inclusi
nell'elenco  di  cui  al  comma  6  conformemente  al  comma  1.   La
classificazione     effettuata     dall'impresa      e'      soggetta
all'autorizzazione dell'IVASS.))