Art. 45-ter. 
 
     (( (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita') )) 
 
  ((1. L'impresa calcola il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
conformemente ai commi da 2 a 6. 
  2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  in
base al presupposto di continuita' aziendale. 
  3. Il requisito patrimoniale di solvibilita' e' calibrato  in  modo
da garantire  che  siano  presi  in  considerazione  tutti  i  rischi
quantificabili  cui  e'  esposta  l'impresa.  Tale  Requisito   copre
l'attivita'  esistente  nonche'  le  nuove  attivita'  che  l'impresa
prevede di effettuare nel  corso  dei  dodici  mesi  successivi.  Con
riguardo all'attivita' esistente, tale requisito copre esclusivamente
le perdite inattese. 
  4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' corrisponde al  valore
a rischio dei fondi  propri  di  base  dell'impresa  soggetto  ad  un
livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%)
su un periodo di un anno. 
  5.  Il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  copre  almeno  i
seguenti rischi: 
    a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; 
    b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; 
    c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; 
    d) il rischio di mercato; 
    e) il rischio di credito; 
    f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali  ma
non  i  rischi  derivanti  da  decisioni  strategiche  e   i   rischi
reputazionali. 
  6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' l'impresa
tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione  del  rischio,
purche'  il   Requisito   Patrimoniale   di   Solvibilita'   rifletta
adeguatamente il rischio di credito  e  gli  altri  rischi  derivanti
dall'uso di tali tecniche.))